Il pacchetto di misure a sostegno del lavoro, volte a favorire la conservazione della potenzialità produttiva delle imprese nel periodo dell’emergenza, sono contenute nel Titolo II del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, suddivise in due Capi normativi.
Ci soffermeremo sul Capo I (“Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”), che offre strumenti utili a fronteggiare la sospensione o la riduzione dell’attività di lavoro del tessuto datoriale e imprenditoriale italiano, alla luce della situazione epidemiologica in atto.
L’azione del legislatore in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto si dispiega in tre direzioni:
I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi, nel rispetto dei requisiti richiesti, entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all’INPS.
Gli ammortizzatori sono 2, il Fondo di integrazione salariale e la Cassa integrazione in deroga: vediamo di seguito come funzionano nel contesto di emergenza epidemiologica in atto.
Il Fondo di Integrazione Salariale rientra nella tipologia dei fondi di solidarietà disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
Il Fondo di Integrazione Salariale comprende quei datori di lavoro, “anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo”.Normalmente le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti:
Normalmente le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti:
La novità riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale in quanto l’art. 19 del D.L. n. 18/2020 prevede che le imprese con più di 5 dipendenti possono chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario prima “riservato” alle sole imprese con più di 15 dipendenti.
L’ampliamento dei datori di lavoro che possono chiedere l’assegno ordinario è una misura introdotta non in maniera definitiva, ma collegata alla emergenza COVID-19 e per la sola durata del periodo delle connesse criticità. Al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, il trattamento è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Datori di lavoro quindi anche aziende turistico-ricettive che:
L’art. 21 del D.L. n. 18/2020 rubricato “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso” opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.
I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n 148/2015.
Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del Decreto sono riconosciute nel limite massimo di spesa previsto dall’art. 19, comma 9.
Ai sensi del comma 4, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 148/2015.
Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in atto, la Cassa integrazione in deroga interessa i datori di lavoro privati, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, non rientranti nell’ambito di applicazione:
– della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
– della disciplina del Fondo di integrazione salariale;
– datori di lavoro per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 148/2015.
Datori di lavoro del settore privato quindi anche aziende turistico-ricettive:
Al ricorrere delle condizioni, per usufruire del trattamento i datori di lavoro devono presentare una specifica domanda alla competente Regione o Provincia autonoma che istruirà le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Dott.ssa Mara Baldarelli – Consulente del lavoro
Per aggiornamenti e ulteriori chiarimenti si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente.
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