Il pacchetto di misure a sostegno del lavoro, volte a favorire la conservazione della potenzialità produttiva delle imprese nel periodo dell’emergenza, sono contenute nel Titolo II del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, suddivise in due Capi normativi.
Ci soffermeremo sul Capo I (“Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”), che offre strumenti utili a fronteggiare la sospensione o la riduzione dell’attività di lavoro del tessuto datoriale e imprenditoriale italiano, alla luce della situazione epidemiologica in atto.
L’azione del legislatore in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto si dispiega in tre direzioni:
- semplificazione delle procedure di ricorso ai trattamenti (art. 19 del D.L. 18/2020);
- coordinamento delle misure speciali con quelle ordinarie già in essere (artt. 20 e 21 del D.L. 18/2020);
- ampliamento del campo di applicazione dell’integrazione salariale attraverso i c.d. ammortizzatori in “deroga” (art. 22 del D.L. 18/2020).
I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi, nel rispetto dei requisiti richiesti, entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all’INPS.
Quali ammortizzatori sociali possono essere utilizzati da imprese e lavoratori del settore turistico ricettivo per far fronte all’emergenza in atto?
Gli ammortizzatori sono 2, il Fondo di integrazione salariale e la Cassa integrazione in deroga: vediamo di seguito come funzionano nel contesto di emergenza epidemiologica in atto.
1) Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Cos’è e come funziona
Il Fondo di Integrazione Salariale rientra nella tipologia dei fondi di solidarietà disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
Il Fondo di Integrazione Salariale comprende quei datori di lavoro, “anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo”.Normalmente le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti:
Normalmente le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti:
- l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;
- l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Cosa cambia con l’emergenza epidemiologica in atto (art. 19 D.L. n. 18/2020)
La novità riguarda l’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale in quanto l’art. 19 del D.L. n. 18/2020 prevede che le imprese con più di 5 dipendenti possono chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario prima “riservato” alle sole imprese con più di 15 dipendenti.
L’ampliamento dei datori di lavoro che possono chiedere l’assegno ordinario è una misura introdotta non in maniera definitiva, ma collegata alla emergenza COVID-19 e per la sola durata del periodo delle connesse criticità. Al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, il trattamento è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Chi può chiedere l’assegno ordinario?
Datori di lavoro quindi anche aziende turistico-ricettive che:
- Occupano più di 5 dipendenti;
- Abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per l’emergenza covid-19.
Chi sono i lavoratori destinatari?
- Lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, assunti alla data del 23 febbraio 2020 dai datori di lavoro richiedenti l’assegno;
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Durata del trattamento?
- Durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
Quanto viene erogato?
- Il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore nel rispetto di determinati massimali lordi.
Quali sono i principali aspetti procedurali?
- Consultazione sindacale: i datori di lavoro che presentano la domanda in oggetto sono dispensati dall’osservanza delle tempistiche prescritte dall’art. 14, d.lgs. n. 148/2015, restando salva “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti anche in via telematica” entro tre giorni successivi a quello della richiesta.
- Procedimento amministrativo: i datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- Aliquote contributive di finanziamento: in relazione agli assegni ordinari concessi a fronte dell’emergenza epidemiologica non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Come gestire gli assegni di solidarietà in corso alla data del 23 febbraio 2020 (art. 21 D.L. n. 18/2020)
L’art. 21 del D.L. n. 18/2020 rubricato “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso” opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.
I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n 148/2015.
Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del Decreto sono riconosciute nel limite massimo di spesa previsto dall’art. 19, comma 9.
Ai sensi del comma 4, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 148/2015.
2) Cassa integrazione in deroga (art. 22 D.L. n. 18/2020)
Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in atto, la Cassa integrazione in deroga interessa i datori di lavoro privati, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, non rientranti nell’ambito di applicazione:
– della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
– della disciplina del Fondo di integrazione salariale;
– datori di lavoro per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 148/2015.
Chi può chiedere l’assegno ordinario?
Datori di lavoro del settore privato quindi anche aziende turistico-ricettive:
- per le quali non trovano applicazione gli altri ammortizzatori sociali (come meglio specificato sopra);
- che occupano anche meno di 5 dipendenti;
- che abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per l’emergenza covid-19.
Chi sono i lavoratori destinatari?
- dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Durata del trattamento?
- il trattamento può essere concesso per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Quanto viene erogato?
- Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore nel rispetti di massimali lordi.
Quali sono i principali aspetti procedurali?
- Consultazione sindacale: ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Secondo il dettato normativo tuttavia l’accordo sindacale è previsto unicamente per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ma si raccomanda di consultare l’accordo quadro della Regione competente.
- Procedimento amministrativo: i trattamenti di integrazione salariale in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei prescritti limiti di spesa. Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
- Aliquote contributive di finanziamento: non è prevista contribuzione.
- Limiti di spesa: si rinvia al D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Al ricorrere delle condizioni, per usufruire del trattamento i datori di lavoro devono presentare una specifica domanda alla competente Regione o Provincia autonoma che istruirà le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Dott.ssa Mara Baldarelli – Consulente del lavoro
Per aggiornamenti e ulteriori chiarimenti si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente.