I voucher (denominati buoni corrispettivi dalla normativa IVA italiana) rappresentano uno strumento prezioso per le strutture ricettive che desiderano offrire ai propri clienti un’esperienza personalizzata e flessibile.
Spesso sono usati come idea regalo per occasioni speciali, si prestano infatti ad essere utilizzati in molteplici modi e per molteplici beni o servizi.
Grazie alla loro versatilità, i voucher possono essere utilizzati per aumentare le vendite incentivando l’acquisto di servizi complementari, fidelizzare i clienti e migliorare la reputazione della struttura, possono infatti essere utilizzati come strumento di marketing per raggiungere specifici segmenti di clientela e promuovere offerte speciali.
Che cosa è il voucher e il suo utilizzo
Per la struttura ricettiva il voucher costituisce il corrispettivo totale o parziale di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Sono individuabili due distinte tipologie di buoni corrispettivo: il voucher monouso (ex art. 6-ter DPR n. 633/72) ed il voucher multiuso (ex art. 6-quater DPR n. 633/72).
Il voucher multiuso è sicuramente più versatile e diffuso rispetto a quello monouso: infatti il cliente può scegliere per quale prodotto o servizio utilizzarlo all’interno della struttura, avendo così una maggiore libertà di scelta. Può essere utilizzato per pagare il soggiorno, per un trattamento benessere, per un pasto al ristorante e così via.
Il voucher monouso, invece, è associato a un bene o servizio specifico, ed è utilizzabile solamente per quel bene o servizio.
Emissione e riscatto del voucher – la disciplina IVA
È importante ricordare che l’emissione del voucher è soggetta a precise normative fiscali.
Al momento della vendita del voucher, la struttura è tenuta a emettere un documento fiscale (scontrino o fattura) e ad applicare l’IVA corretta in base alla tipologia di voucher.
In Italia è con il D.Lgs. 141/2018 (Decreto voucher) che viene recepita la Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (Direttiva voucher) che disciplina l’IVA dei voucher.
Ai fini IVA, ciò che assume rilevanza è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.
Nella “vita” del voucher possiamo distinguere due momenti: quello di sua emissione (e pagamento) e quello di suo riscatto (utilizzo).
Mentre nel voucher monouso, essendo già definito il bene o servizio cui si riferisce, è nota anche l’IVA applicabile e quindi il momento di sua emissione rileva ai fini IVA, va fatta una valutazione diversa per il voucher multiuso.
Come già anticipato, con il voucher multiuso è il cliente che deciderà per quale bene o prestazione utilizzarlo, pertanto al momento della sua emissione non essendo noto il bene o il servizio cui si riferisce, non è nota nemmeno la disciplina IVA applicabile.
Pertanto, ai fini IVA, la sua emissione non costituisce effettuazione di cessione beni o prestazioni di servizi ed è considerata come operazione fuori campo IVA e rientra tra quelle identificabili con natura N2.
Sarà poi il momento di riscatto del voucher a rilevare ai fini IVA: infatti, con l’utilizzo del voucher, il cliente sceglie il bene o servizio per cui utilizzarlo e tale momento di erogazione del servizio o cessione del bene costituisce il momento impositivo ai fini IVA.
L’imposta sarà, quindi, esigibile quando i beni o i servizi cui il voucher si riferisce sono ceduti o prestati.
Il presente articolo e il suo contenuto non vogliono sostituirsi alla consulenza di un dottore commercialista, cui si raccomanda sempre di rivolgersi.